a cifra 2 CPP, a nominarLe un difensore d’ufficio” (scritto 15.2.2011, doc. 1a); che con reclamo 18/21.2.2011 l’avv. RE 1 chiede l’an-nullamento della “decisione / atto procedurale di data 15 febbraio 2011 (…) per carenza di motivazione”, in quanto nel caso concreto non sarebbero sostanziati i motivi per i quali il procuratore pubblico ritiene che siano dati gli estremi di una difesa obbligatoria (reclamo 18/21.2.2011, p. 2, doc. 1); che lo scritto 15.2.2011 del magistrato inquirente, benché formulato come invito e riferito all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, contiene un’ingiunzione, così come - invero - espressamente descritto alla cifra 1 del medesimo disposto di legge;