{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-356_2011-11-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110227&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2286bd8b2a914d5331ad1d57cbb6e37f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.356"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.11.2011 60.2011.356"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:00", "Checksum": "33f7e50eba9bc746417065ef2c5b4512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.11.2011 60.2011.356\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da\n|\n|\nIS 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti; |\npremesso che la richiesta datata 8.11.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________);\nche la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007;\nche con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;\nche di conseguenza, la sentenza 27.02.2007 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;\nche non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}