| | | | || | Incarto n. | Lugano | In nome | || | La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello | |||| | | |||| | | |||| | composta dai giudici: | Mauro Mini, presidente, | | cancelliera: | Daniela Fossati, vicecancelliera | sedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da | | IS 1 patr. da: PR 1 | | | tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti; | premesso che la richiesta datata 8.11.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in merito; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________); che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007; che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte; che di conseguenza, la sentenza 27.02.2007 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera