, art. 369 CP n. 7). 7.In queste condizioni, accertato che la condanna relativa al giudizio della Corte delle assise criminali del 1988 è stata cancellata dal casellario giudiziale, essendo altresì la nuova normativa chiara e decisamente perentoria - e come tale applicata dal TF (DTF 135 IV 87 cons. 2.4., che esclude l’utilizzazione di condanne cancellate per la commisurazione di una nuova pena o per decidere la sospensione condizione della pena) -, non può essere dato seguito alla richiesta di autorizzare il rilascio di una copia della sentenza di un giudizio cancellato. 8.L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. pronuncia 1. L’istanza è respinta.