L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono poter essere ricostruite e che la sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato. Il diritto in vigore, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.