L’art. 363 cpv. 4 vCP prevedeva che “Un’iscrizione cancellata non dev’essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene (…)”. L’art. 80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa.