5.Nel presente caso, ci si potrebbe preliminarmente chiedere se la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG (precedentemente dall’art. 27 CPP TI) sia applicabile o meno, in particolare nell’assistenza tra autorità penali. La questione può comunque rimanere aperta, in considerazione di quanto segue. 6.La modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1°.1.2007 ha sostituito il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) con il nuovo titolo sesto (art. 365 - 371 CP). L’art. 363 cpv.