4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione": in sostanza, la nuova norma riprende quanto precedentemente sancito dall’art. 27 CPP TI. 5.Nel presente caso, ci si potrebbe preliminarmente chiedere se la procedura prevista dall’art. 62 cpv.