Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma, e l’art. 99 cpv. 1 CPP lascia spazio ad una regolamentazione cantonale. In Ticino l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: