{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-34_2011-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107742&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32ab1b344d544928c41588f833a617d3"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2011.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2011 60.2011.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH non è più opponibile al condannato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:40:39", "Checksum": "25ab5aa68d1b34719072e68d865b238d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2011 60.2011.34\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH non è più opponibile al condannato\n\n\nNe discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., art. 369 CP n. 7).\n7.In queste condizioni, accertato che la condanna relativa al giudizio della Corte delle assise criminali del 1988 è stata cancellata dal casellario giudiziale, essendo altresì la nuova normativa chiara e decisamente perentoria - e come tale applicata dal TF (DTF 135 IV 87 cons. 2.4., che esclude l’utilizzazione di condanne cancellate per la commisurazione di una nuova pena o per decidere la sospensione condizione della pena) -, non può essere dato seguito alla richiesta di autorizzare il rilascio di una copia della sentenza di un giudizio cancellato.\n8.L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\n- procuratore pubblico Nicola Corti, sede (rif. ROG.2001.31);\n- Tribunale penale cantonale, sede.\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La segretaria"}