{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-34_2011-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107742&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "32ab1b344d544928c41588f833a617d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2011 60.2011.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH non è più opponibile al condannato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:26", "Checksum": "9e106ef49316ff5f42b0b6979c78fedc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2011 60.2011.34\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH non è più opponibile al condannato\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 7 marzo 2011/ps\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 15/16.2.2011 presentata dal\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\nin relazione ad una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale presentata da un’autorità giudiziaria della Turchia e tendente ad ottenere copia di una sentenza penale ticinese; |\nritenuto che, in considerazione dell’esito dell’istanza, non si giustificava uno scambio di allegati;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.Con sentenza del 15.1.1988, una Corte delle assise criminali del Canton Ticino aveva condannato, tra l'altro, PI 1 per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (inc. __________). Il giudizio di allora è stato nel frattempo cancellato dal casellario giudiziale svizzero, come si evince dal rispettivo estratto del 21.2.2011 richiesto dalla presente Corte.\n2.Con domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, presentata all’Ufficio federale di giustizia e poi da questo trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, un’autorità giudiziaria turca, chiamata a giudicare PI 1, chiede copia del soraccitato giudizio reso dalla Corte delle assise criminali del Canton Ticino, onde sostanziare un'eventuale recidiva a suo carico.\n3.Con decisione di entrata in materia del 15.2.2011 (inc. __________), il IS 1 ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria, trasmettendo la propria decisione a questa Corte e instando per il rilascio di una copia conforme della sentenza del 1988.\n4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dal 1°.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: \"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione\".\nDal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).\nPer contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma, e l’art. 99 cpv. 1 CPP lascia spazio ad una regolamentazione cantonale.\nIn Ticino l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\": in sostanza, la nuova norma riprende quanto precedentemente sancito dall’art. 27 CPP TI.\n5.Nel presente caso, ci si potrebbe preliminarmente chiedere se la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG (precedentemente dall’art. 27 CPP TI) sia applicabile o meno, in particolare nell’assistenza tra autorità penali. La questione può comunque rimanere aperta, in considerazione di quanto segue.\n6.La modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1°.1.2007 ha sostituito il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) con il nuovo titolo sesto (art. 365 - 371 CP).\nL’art. 363 cpv. 4 vCP prevedeva che “Un’iscrizione cancellata non dev’essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene (…)”.\nL’art. 80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa.\nI termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].\nL’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono poter essere ricostruite e che la sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato."}