che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: