{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-342_2011-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110225&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "35588ea8428ed6fc22114a1d09a081a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.11.2011 60.2011.342"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:00", "Checksum": "1ec2c7b619e11a5da7fd611628d6714d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.11.2011 60.2011.342\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 20.09./26.10.2011 presentata da\n|\n|\nIS 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere i rapporti di polizia, i verbali e le decisioni inerenti a procedimenti penali che coinvolgono una coppia in fase di separazione; |\npremesso che la richiesta datata 20.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 21.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26.10.2011, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti al marito dell’istante, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con scritto 20/21.09.2011 l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, ha chiesto al Ministero pubblico la trasmissione di tutti i rapporti di polizia, dei verbali e delle decisioni inerenti a IS 1 e ad PI 2, poiché \"nell’ambito della separazione dei coniugi (…) vi sono state varie richieste d’intervento e denuncie della moglie nei confronti del marito, ma anche per falsa denuncia da parte del marito, che ha più volte avvertito la polizia perché i figli sarebbero stati lasciati da soli in casa rispettivamente importunati da terzi\" (doc. 1.a);\nche in data 26.10.2011 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il surriferito scritto, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti ad PI 2, senza formulare osservazioni in merito (doc. 1);\nche con scritto 27.10.2011 questa Corte ha informato il patrocinatore della qui istante che per stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG occorre avere informazioni minime riguardo ai motivi che stanno alla base della sua richiesta (doc. 2);\nche con scritto 3/4.11.2011 il patrocinatore dell’istante ha anzitutto precisato che \"(…) i fatti che si riferiscono ai mesi da luglio 2011 emergono dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12.9.2011 di cui nel frattempo ho ricevuto copia\" e che \"per quanto mi risulta, vi sono tuttavia stati ulteriori procedimenti per violenza coniugale o comunque legati al comportamento del marito in relazione a moglie e figli\" (scritto 3/4.11.2011, p. 1, doc. 3);\nche ha poi addotto che \"nell’ambito della procedura di separazione, in cui rappresento la moglie, mi sarebbe utile conoscere da un lato i fatti riferiti da entrambi i coniugi, la loro distribuzione temporanea, le occasioni in cui avvengono, gli eventuali riscontri oggettivi e d’altra parte la valutazione e gli interventi (richiamo, condanna, assoluzione, non luogo a procedere ecc.) da parte dell’autorità penale\", allo scopo di \"(…) poter meglio valutare la necessità, opportunità e modalità di eventuali misure a protezione della moglie (e se del caso dei figli) da postulare o sostenere nella pratica di separazione sia a livello giudiziario che nell’ambito delle trattative e contatti con la patrocinatrice del marito per la ricerca di soluzioni bonali e per poter consigliare al meglio la mia cliente in un’ottica di prevenzione e valutazione dell’adeguatezza anche dei propri atteggiamenti rispetto ai comportamenti del coniuge\" (scritto 3/4.11.2011, p. 1/2, doc. 3);\nche il procuratore pubblico ha prodotto a questa Corte sette incarti inerenti ad PI 2, segnatamente l’incarto NLP __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________, l’incarto DA __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________ e l’incarto NLP __________;\nche questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte/partecipante al procedimento (quale denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei predetti procedimenti penali nel frattempo archiviati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;"}