Ci si deve inoltre domandare se, nell’ipotesi in cui sia applicabile al caso concreto la procedura indipendente di confisca, l’eventuale danno occorso a PI 2 ed a PI 3 non debba essere considerato in relazione all’art. 378 CPP, secondo cui il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato – in applicazione dell’art. 73 CP – d’assegnamento degli oggetti e di valori patrimoniali confiscati. 5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1 adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 376 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia