La confisca di oggetti pericolosi comporta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Essa deve dunque rispettare il principio di proporzionalità, che si oppone ad una confisca quando questa è inidonea a raggiungere il fine, ossia la sicurezza. Non deve andare oltre quanto esige lo scopo della sicurezza: deve, di principio, essere confiscata solo la parte pericolosa dell’oggetto (principio di sussidiarietà). Inoltre, tra lo scopo (sicurezza) e la violazione della proprietà deve sussistere un rapporto ragionevole (BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 14). 4.5.3.