Giusta l’art. 69 CP, che disciplina la confisca di oggetti pericolosi, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). La confisca a’ sensi della predetta disposizione presuppone – cumulativamente – che: (1) sia stato commesso un reato o che sia stato perlomeno seriamente preparato;