4.5.2. I presupposti materiali della confisca, anche se decisa nella procedura indipendente giusta gli art. 376 ss. CPP [BSK StPO – F. BAUMANN, art. 376 CPP n. 2/7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 1; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 2], sono regolati agli art. 69 ss. CP. Giusta l’art. 69 CP, che disciplina la confisca di oggetti pericolosi, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv.