Ha reputato che la restituzione dei pezzi originali e dei pezzi in oro contraffatti, previa pressatura o fusione degli stessi, permetteva nel contempo di eliminare il pericolo per l’ordine pubblico costituito dai pezzi contraffatti e di limitare il danno subito da PI 2 e da PI 3, che in buona fede avevano acquistato gli orologi. Ha ponderato il bisogno di protezione dell’interesse pubblico, a che venisse ridotto il più possibile il rischio di rimettere in commercio orologi contraffatti come autentici, con il principio di proporzionalità, che impone che venga fatto il possibile per ridurre il danno derivante al terzo sequestratario in buona fede.