4.5. Si impongono, per concludere, alcune considerazioni di merito. 4.5.1. Il giudice ha ritenuto che PI 2 e la di lui moglie avessero agito in buona fede e che quindi fossero da considerare terzi sequestratari in buona fede. Ha reputato che la restituzione dei pezzi originali e dei pezzi in oro contraffatti, previa pressatura o fusione degli stessi, permetteva nel contempo di eliminare il pericolo per l’ordine pubblico costituito dai pezzi contraffatti e di limitare il danno subito da PI 2 e da PI 3, che in buona fede avevano acquistato gli orologi.