Occorreva porsi la questione a sapere se il procuratore pubblico avesse dovuto procedere ad approfondite ed esaurienti indagini (che non pare avere avviato) per determinare gli ignoti autori e se – qualora, al termine delle medesime, avesse constatato l’impossibilità a conoscere il loro nome – avesse dovuto emanare un decreto di abbandono [posto come, avendo disposto sequestri, pur vigente il CPP TI, si debba ritenere aperta l’istruzione giusta l’art. 309 CPP; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 309 CPP n. 3: “Il pubblico ministero potrà (…) ordinare unicamente una misura coercitiva che comporterà automaticamente apertura del procedimento e dell’istruzione (…)”] contro ignoti