Non si comprende di conseguenza perché il magistrato inquirente abbia fatto capo alla procedura secondo gli art. 376 ss. CPP, sussidiaria a quella ordinaria nell’ambito di un procedimento. Occorreva porsi la questione a sapere se il procuratore pubblico avesse dovuto procedere ad approfondite ed esaurienti indagini (che non pare avere avviato) per determinare gli ignoti autori e se – qualora, al termine delle medesime, avesse constatato l’impossibilità a conoscere il loro nome – avesse dovuto emanare un decreto di abbandono [posto come, avendo disposto sequestri, pur vigente il CPP TI, si debba ritenere aperta l’istruzione giusta l’art. 309 CPP;