Ora, come esposto, giusta l’art. 376 CPP si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale. La procedura è applicabile solo a titolo sussidiario. Essa, come esposto al consid. 3.1., non è applicabile nel caso in cui un procedimento penale si concluda con un decreto di non luogo a procedere o con un decreto di abbandono. A’ sensi dell’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP, infatti, con il decreto di abbandono (e, in considerazione del rinvio secondo l’art. 310 cpv.