Non ha aggiunto alcuna considerazione a queste parole, in particolare sul fatto che il procuratore pubblico aveva sostenuto che, verosimilmente, nel termine di prescrizione dell’azione penale, non avrebbe potuto essere prolata una decisione di merito. Il giudice, altrimenti detto, si è limitato a prendere atto di questa circostanza, senza chiedersi se la procedura indipendente di confisca adottata dal magistrato inquirente fosse quella corretta. Ora, come esposto, giusta l’art. 376 CPP si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.