2 CPP TI) e le osservazioni inoltrate nel 2011 davanti al procuratore pubblico nell’ambito della procedura ex art. 376 ss. CPP. Le predette osservazioni sono nondimeno state redatte prima del decreto di confisca 7.6.2011 del magistrato inquirente e prima dell’introduzione dell’opposizione 20/21.6.2011 di PI 2 e della di lui moglie. Né il procuratore pubblico né la RE 1 hanno mai preso posizione sulle puntuali censure sollevate. La decisione 10.10.2011 è dunque stata emanata in palese ed indiscutibile violazione del loro diritto di essere sentiti.