Nel suo giudizio non fa alcun accenno alle ragioni per cui non ha, perlomeno, domandato al magistrato inquirente ed alla RE 1 osservazioni all’opposizione di PI 2 e di PI 3. La loro presa di posizione si imponeva, a maggior ragione, in considerazione del fatto che il giudice intendeva parzialmente riformare il decreto di confisca 7.6.2011 del procuratore pubblico. Si è limitato a riassumere le osservazioni presentate dalle parti nel 2010 nel contesto della procedura davanti all’allora competente presidente del Tribunale penale cantonale (art. 350 cpv. 2 CPP TI) e le osservazioni inoltrate nel 2011 davanti al procuratore pubblico nell’ambito della procedura ex art. 376 ss. CPP.