Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione oppure uno scritto versati agli atti contengano gli elementi determinanti che impongono osservazioni. Le parti devono potersi esprimere nell’ambito della procedura, ciò che implica che sia concretamente data loro la possibilità di pronunciarsi (decisione TF 1B_561/2011 del 30.1.2012 consid. 2.1.). In queste circostanze, non si capisce perché il giudice abbia rinunciato ad interpellare le parti al procedimento. Nel suo giudizio non fa alcun accenno alle ragioni per cui non ha, perlomeno, domandato al magistrato inquirente ed alla RE 1 osservazioni all’opposizione di PI 2 e di PI 3.