2 Cost. e 3 cpv. 2 lit. c CPP, – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid.