Il giudice non si esprime tuttavia in procedura scritta se l’opponente o, anche solo, le persone i cui diritti sono interessati dal decreto di confisca postulano che venga svolto il dibattimento (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 9; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 14), diritto che deve essere esplicitamente indicato dal giudice alle parti. 4.3.2.