; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 14), il cui cpv. 2 prevede che, se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore (nel caso della procedura indipendente di confisca, il procuratore pubblico) a presentare le loro osservazioni. E questo in ossequio al loro diritto di essere sentiti (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP). Il giudice non si esprime tuttavia in procedura scritta se l’opponente o, anche solo, le persone i cui diritti sono interessati dal decreto di confisca postulano che venga svolto il dibattimento (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 9;