La procedura come indicata all’art. 356 cpv. 6 CPP appare tuttavia più adeguata alla particolarità della procedura indipendente di confisca rispetto ad un pubblico dibattimento obbligatorio: nei casi semplici in fatto e/o in diritto appare infatti dispendioso, e di conseguenza non proporzionato alle circostanze, forzare le parti, senza eccezione alcuna, a partecipare ad imposto dibattimento. Si può perciò ritenere che il tribunale di primo grado, di regola, si pronuncia in procedura scritta giusta l’art. 390 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 9; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 14), il cui cpv.