4.3. La procedura seguita, a prescindere dalla (non) competenza, di cui si è detto, appare peraltro discutibile, ossia non irreprensibile. 4.3.1. A’ sensi dell’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa (art. 354 ss. CPP). Secondo l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto, il procuratore pubblico trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. Detta norma prevede dunque che venga indetto il pubblico dibattimento (art. 69 cpv. 1 CPP) [ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 377 CPP n. 7; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 13;