1) CPP)” (decisione 10.10.2011, p. 7), senza ulteriori considerazioni. La competenza del presidente del Tribunale penale cantonale ad ordinare la confisca al di fuori di un procedimento che si concludeva con un giudizio di merito, prevista all’art. 350 cpv. 2 CPP TI, è decaduta con l’entrata in vigore, in data 1.1.2011, del CPP.