Si deve pertanto necessariamente ritenere che la decisione 10.10.2011 qui in discussione sia stata prolata da un’autorità non competente, con conseguente sua nullità, da constatare d’ufficio (decisione TF 6B_441/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Il giudice Claudio Zali non ha del resto spiegato perché fosse competente il presidente del Tribunale penale cantonale e non la Corte delle assise correzionali. Si è limitato ad indicare che “l’opposizione e la relativa procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa per cui il giudizio compete al tribunale di primo grado (art. 356 cvp. 4 (recte: 1) CPP)” (decisione 10.10.2011, p. 7), senza ulteriori considerazioni.