10) non può evidentemente mutare la predetta conclusione. Non si può peraltro fingere che le parti abbiano rinunciato alla presenza degli assessori-giurati e che quindi il decreto sia stato emanato da una Corte delle assise correzionali composta da un giudice del Tribunale penale cantonale: dagli atti non emerge infatti che le parti siano state interpellate circa una loro rinuncia. Si deve pertanto necessariamente ritenere che la decisione 10.10.2011 qui in discussione sia stata prolata da un’autorità non competente, con conseguente sua nullità, da constatare d’ufficio (decisione TF 6B_441/2011 del 20.9.2011 consid.