Giusta l’art. 377 cpv. 2 CPP, qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca, nella forma del decreto di accusa a’ sensi degli art. 352 ss. CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 7). La procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa, ovvero dagli art. 354 ss. CPP (art. 377 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – F. BAUMANN, art. 377 CPP n. 6]. Il giudizio compete pertanto al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP). Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza (art. 377 cpv.