Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 6]. Il procuratore pubblico, quando ritiene conclusa la procedura, procede in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP: informa le parti se intende emanare un decreto di abbandono oppure di confisca (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 4). Quando i presupposti non sono realizzati, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura secondo gli art. 319 ss. CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 6) e restituisce i beni agli aventi diritto (art. 377 cpv. 3 CPP). Giusta l’art. 377 cpv.