3.2. Le confische indipendenti sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare (art. 37 cpv. 1 CPP). Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca (art. 37 cpv. 2 CPP).