Questa procedura è applicabile soltanto a titolo sussidiario (BSK StPO – F. BAUMANN, art. 376 CPP n. 4), ovvero quando non può essere pronunciata una decisione di confisca nell’ambito della decisione finale che conclude il procedimento penale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 2). La procedura indipendente di confisca non è di conseguenza applicabile nel caso in cui un procedimento penale si concluda con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o con un decreto di abbandono (art. 319 ss. CPP), posto come giusta l’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP nel contesto di tali decreti debba essere disposta la confisca di oggetti e di valori patrimoniali.