2.2. La procedura indipendente di confisca è prevista agli art. 376 ss. CPP. A’ sensi dell’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa; un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza. La decisione del giudice è impugnabile con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 377 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 11; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 15).