La reclamante contesta la buona fede dei terzi sequestratari: non bisognerebbe confondere l’assenza di prove dell’intenzionalità della condotta di PI 2, e quindi l’impossibilità di procedere penalmente nei suoi confronti, con la sua buona fede. Sostiene che, secondo la giurisprudenza federale (DTF 101 IV 36) e cantonale, un orologio parzialmente contraffatto è da considerare come un’unità, da confiscare nella sua integralità. Ritiene che la decisione impugnata applichi in modo incorretto il principio di proporzionalità. Affinché una misura sia proporzionale dovrebbe anzitutto essere idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge.