avrebbe diritto alla tutela di diritti riguardanti la sua proprietà intellettuale. La rimessa in circolazione di componenti di orologi già precedentemente utilizzati per la fabbricazione di orologi contraffatti tangerebbe un interesse giuridicamente protetto (proprietà intellettuale). La RE 1, riassunti il tema oggetto degli esposti penali, le contraffazioni che presentavano gli orologi oggetto delle denunce/querele, gli atti procedurali effettuati ed il contenuto della decisione impugnata, rileva che il gravame è limitato alla questione a sapere se le parti non contraffatte utilizzate per assemblare orologi contraffatti siano da confiscare e, di seguito, da distruggere.