(art. 69 cpv. 2 CP). Ha ritenuto che, se per pronunciare la confisca non era determinante stabilire se al momento della consegna alla RE 1 PI 2 fosse stato o meno a conoscenza della contraffazione degli orologi in questione, non si poteva negare che PI 2 e la di lui moglie avessero agito in buona fede (essi avevano portato orologi parzialmente contraffatti alla RE 1 per chiedere il rilascio del certificato di autenticità anche dopo il primo esposto del 2006). Essi erano pertanto da considerare terzi sequestratari in buona fede.