PI 2 e PI 3, che non contestavano le conclusioni peritali, riconoscevano l’avvenuta contraffazione. Essi chiedevano la restituzione dei pezzi originali degli orologi e dei pezzi contraffatti contenuti negli stessi, previa pressatura o fusione, nella misura in cui si trattava di oro. La loro domanda poneva il problema dell’esecuzione della confisca (art. 69 cpv.