senza indire il dibattimento oppure interpellare il procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 rispettivamente la RE 1, il giudice Claudio Zali, quale presidente del Tribunale penale cantonale, ha parzialmente riformato il decreto 7.6.2011 del procuratore pubblico. Il giudice, esposti i presupposti dell’art. 155 CP (reato che puniva la contraffazione di merci) e dell’art. 69 CP (disposizione che disciplinava la confisca di oggetti pericolosi), ha menzionato che l’opposizione al decreto di confisca e la relativa procedura di opposizione erano rette dalle disposizioni sul decreto di accusa, per cui il giudizio competeva al tribunale di primo grado.