Ha evidenziato che la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 101 IV 36) prevedeva che “(…) un orologio il cui movimento porta una marca conforme al vero, ma il cui vetro, la cui cassa e il cui braccialetto lavorato risultano d’altra origine, deve ritenersi contraffatto, essendo considerato nel commercio come un’unità non sottoposta a modificazioni. (…) un orologio così contraffatto può essere confiscato, a causa del rischio che esso sia reimmesso in commercio come non contraffatto (…)”. h. Il 20/21.6.2011 PI 2 e PI 3 hanno presentato opposizione al predetto decreto di confisca.