Il procuratore pubblico ha dunque proceduto ad ordinare la confisca e la distruzione degli oggetti sopra menzionati: si trattava di oggetti pericolosi giusta l’art. 69 CP e bisognava evitare che gli stessi venissero reimmessi in circolazione a scopo di frode nel commercio. Ha evidenziato che la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 101 IV 36) prevedeva che “(…) un orologio il cui movimento porta una marca conforme al vero, ma il cui vetro, la cui cassa e il cui braccialetto lavorato risultano d’altra origine, deve ritenersi contraffatto, essendo considerato nel commercio come un’unità non sottoposta a modificazioni.