Il CPP prevedeva, agli art. 376 ss. CPP, la procedura indipendente di confisca, applicabile quando non era possibile procedere ad una confisca nell’ambito di un procedimento penale. Ha reputato che – posto come i procedimenti contro PI 2 e PI 3 erano stati chiusi nel 2007/2008 e come nei procedimenti penali rimasti aperti contro ignoti non erano stati identificati gli autori dei reati ipotizzati, per cui non si sarebbe potuto verosimilmente emanare una decisione di merito entro il termine di prescrizione dell’azione penale – appariva evidente che occorreva far capo alla procedura ex art. 376 ss. CPP.