Il magistrato inquirente ha sottolineato che i procedimenti promossi nei confronti di PI 2 e di PI 3 erano stati chiusi, con decreto di non luogo a procedere, vigente il CPP TI. Era stato disposto il mantenimento dei sequestri, considerato che i procedimenti erano restati aperti contro ignoti. Il CPP prevedeva, agli art. 376 ss. CPP, la procedura indipendente di confisca, applicabile quando non era possibile procedere ad una confisca nell’ambito di un procedimento penale.