Ha ritenuto che le componenti false e gli orologi contraffatti fossero il prodotto di un reato (contraffazione di merci giusta l’art. 155 CP) e che qualora essi non fossero confiscati e distrutti sussisteva, con alto grado di verosimiglianza, il pericolo che potessero essere riutilizzati e reimmessi sul mercato, a scopo di frode nel commercio, costituendo un serio pericolo per la collettività e l’ordine pubblico, come esatto dall’art. 69 CP, applicabile al caso. Il magistrato inquirente ha sottolineato che i procedimenti promossi nei confronti di PI 2 e di PI 3 erano stati chiusi, con decreto di non luogo a procedere, vigente il CPP TI.