{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:45", "Checksum": "486c16b75bb7b625192a8f48e277e02e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n4.5.\nSi impongono, per concludere, alcune considerazioni di merito.\n4.5.1.\nIl giudice ha ritenuto che PI 2 e la di lui moglie avessero agito in buona fede e che quindi fossero da considerare terzi sequestratari in buona fede. Ha reputato che la restituzione dei pezzi originali e dei pezzi in oro contraffatti, previa pressatura o fusione degli stessi, permetteva nel contempo di eliminare il pericolo per l’ordine pubblico costituito dai pezzi contraffatti e di limitare il danno subito da PI 2 e da PI 3, che in buona fede avevano acquistato gli orologi.\nHa ponderato il bisogno di protezione dell’interesse pubblico, a che venisse ridotto il più possibile il rischio di rimettere in commercio orologi contraffatti come autentici, con il principio di proporzionalità, che impone che venga fatto il possibile per ridurre il danno derivante al terzo sequestratario in buona fede.\n4.5.2.\nI presupposti materiali della confisca, anche se decisa nella procedura indipendente giusta gli art. 376 ss. CPP [BSK StPO – F. BAUMANN, art. 376 CPP n. 2/7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 1; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 2], sono regolati agli art. 69 ss. CP.\nGiusta l’art. 69 CP, che disciplina la confisca di oggetti pericolosi, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2).\nLa confisca a’ sensi della predetta disposizione presuppone – cumulativamente – che: (1) sia stato commesso un reato o che sia stato perlomeno seriamente preparato; (2) siano stati rinvenuti oggetti che presentano una connessione (“Deliktskonnex”) con il reato quali instrumenta sceleris o producta sceleris; (3) gli oggetti in questione compromettano, in maniera concreta, la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico; (4) la confisca sia giustificata dal profilo del principio di proporzionalità (BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., art. 69 CP n. 5 ss.).\nLa confisca di oggetti pericolosi comporta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Essa deve dunque rispettare il principio di proporzionalità, che si oppone ad una confisca quando questa è inidonea a raggiungere il fine, ossia la sicurezza. Non deve andare oltre quanto esige lo scopo della sicurezza: deve, di principio, essere confiscata solo la parte pericolosa dell’oggetto (principio di sussidiarietà). Inoltre, tra lo scopo (sicurezza) e la violazione della proprietà deve sussistere un rapporto ragionevole (BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 14).\n4.5.3.\nIl giudice, come detto, ha sostanzialmente deciso la restituzione degli oggetti in questione in considerazione della buona fede di PI 2 e di PI 3, terzi sequestratari.\nOra, senza volere tirare conclusioni di sorta sul merito della fattispecie, non si può non chiedersi se sia corretto conferire al criterio della buona fede del proprietario del bene oggetto della procedura di confisca un valore a tal punto importante e determinante da ridurre, di per sé, la messa in pericolo dell’ordine pubblico.\nCi si deve inoltre domandare se, nell’ipotesi in cui sia applicabile al caso concreto la procedura indipendente di confisca, l’eventuale danno occorso a PI 2 ed a PI 3 non debba essere considerato in relazione all’art. 378 CPP, secondo cui il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato – in applicazione dell’art. 73 CP – d’assegnamento degli oggetti e di valori patrimoniali confiscati.\n5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1 adeguate ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 376 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è accolto.\n§ E’ constatata la nullità della decisione 10.10.2011 del giudice Claudio Zali quale presidente del Tribunale penale cantonale (inc. TPC __________).\n§§ Gli atti sono trasmessi alla Corte delle assise correzionali per i suoi incombenti.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'200.-- (milleduecento) a titolo di ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}